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DISPOSIZIONI GENERALI
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
GLI ADERENTI
GLI ORGANI
L'ASSEMBLEA
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL COLLEGIO DEI GARANTI
LE RISORSE ECONOMICHE
IL BILANCIO
LE CONVENZIONI
DIPENDENTI E COLLABORATORI
LA RESPONSABILITA’
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
DISPOSIZIONI FINALI
Copia STATUTO di base per una associazione di cardiopatici |
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - (Denominazione e sede)
1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato, denominata: <<………>> che assume la forma giuridica di associazione …(facoltativo: e , ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D. L.4 dicembre 1997, n° 460, è considerata O.n.l.u.s. –(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
2. L’associazione ha sede in via/piazza…………
nel Comune di………… e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà trasferire la sede nell’ambito della Regione e/o istituire sezioni staccate, nei luoghi che ritenga opportuno, previa approvazione di un regolamento di funzioni.
ART. 2 - (Statuto)
1. L’associazione di volontariato <<………>> è disciplinata dal presente statuto, edagisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266 delle leggi regionali di attuazionee dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 - (Efficacia dello statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4 - (Modificazioni dello statuto)
1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (si può scegliere altra maggioranza ai sensi dell’art. 21 del codice civile; si raccomanda comunque il rispetto dei principi democratici che devono caratterizzare le associazioni di volontariato)
ART. 5 - (Interpretazione dello statuto)
1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
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FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 6 -(Finalità nell’obiettivo)
1. La specifica finalità dell’associazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di:
Promuovere, alla luce dei nuovi orientamenti della cardiologia, incontri, dibattiti, congressi, sia culturali che ricreativi, sul tema della cardiopatia e delle problematiche cardiache in generale.
Realizzare una maggiore sensibilizzazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici.
Diffondere la prevenzione e la riabilitazione cardiologica.
(facoltativo)Promuovere lo sviluppo del reparto di cardiologia dell’ospedale di……….
Ecc.ecc. (si possono elencarealtri scopi concreti che rientrino nei raggruppamenti delle attività per materia individuate dalla giunta regionale :
» A) Obiettivo di valorizzazione e assistenza alla persona.
» B) Obiettivo socio-sanitario.
» C) Obiettivo di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.
» D) Obiettivo di soccorso e protezione civile.
ART. 7 - ( Ambito di attuazione delle finalità)
1. La durata dell’associazione è illimitata.
2. L’associazione di volontariato opera nel territorio ….. (del comune di…..- oppure : nella provincia di……- nella regione………- nella zona di competenza dell’ospedale di…….- ecc. ecc.).
3. L’associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni corrente politica, religiosa e razziale.
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GLI ADERENTI
ART. 8 - (Ammissione)
1. Sono aderenti dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. La richiesta di ammissione all’associazione, fatta con domanda scritta dal richiedente che accetta lo statuto e versa, contestualmente, la prefissata quota associativa annuale, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La quota associativa non è mai rivalutabile ed è intrasmissibile; fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.
ART. 9 - (Diritti)
1. Gli aderenti all’associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione.
2. Hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti hanno il diritto di essere rimborsati, se autorizzati, dalle spese effettivamente sostenute e dimostrate, per l’attività prestata, ai sensi di legge.
4. Tutti gli aderenti hanno il diritto elettorale attivo e passivo.
ART. 10 - (Doveri)
1 Gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
3. Gli aderenti sono tenuti a versare, ogni anno solare, la quota di adesione nella misura stabilita dal consiglio direttivo.
ART. 11 - (Esclusione)
1. L’aderenteche contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.
2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammessa la decisione del consiglio direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario.
3. La qualifica di aderente si perde:
3.1 per dimissioni;
3.2 per indegnità morale conseguenti al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto;
3.3 per qualsiasi attività, diretta o indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione od il proprio contributo all’attività dell’associazione si da renderla strumento di interessi non conformi agli scopi previsti dallo statuto;
3.4 per morosità nel versamento di due annualità consecutive della quota associativa;
3.5 per decesso.
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GLI ORGANI
ART. 12 - (Indicazione degli organi)
1. Sono organi dell’associazione: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente vicario, il segretario amministrativo, il segretario tesoriere, il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei garanti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. E’ prevista la nomina di un Presidente onorario e di soci onorari. Il titolo viene conferito dall’Assemblea su proposta degli aderenti e/o del Consiglio Direttivo.
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L’ASSEMBLEA
ART. 13 - (Composizione)
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione in regola con il versamento della quota sociale annuale.
2. Gli aderenti hanno i medesimi poteri di intervento e di voto ed ognuno ha un voto qualunque sia il valore della quota.
3. L’assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.
ART. 14 - (Convocazione)
1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno oppure su convocazione del presidente dell’associazione.
(oppure L’assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente dell’Associazione, almeno …….. giorni prima della data stabilita)
2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno almeno 10 giorni prima.
ART. 15 -(Validità della assemblea)
1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione l’ assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).
ART.16 - (Votazione)
1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone)
3. L’assemblea provvede a:
discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio che si chiuderà il …………di ogni anno;
fissare le direttive per l’attività dell’associazione;
eleggere da un minimo di …….ad un massimo di ……membri componenti il Consiglio Direttivo.,
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti,
eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri ( o Garanti)
deliberare eventuali modifiche allo statuto.
4. Ogni socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari ai 2/3 dei componenti da eleggere.
ART.17 - (Verbalizzazione )
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario; (oppure da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente dell’Associazione, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 18 -(Composizione)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da (…….. a………) membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti; resta in carica per…..anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Essi decadono dopo …… assenze consecutive ingiustificate o ……..assenze consecutiveanche se giustificate e verranno sostituiti dal primo dei non eletti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Viene convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia ricevuto specifica richiesta da almeno quattro componenti, attuandone le deliberazioni.
ART. 19 - (Funzioni )
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) Eleggere nel proprio seno il Presidente ed un VicePresidente vicario.
b) Eleggere, inoltre, il Segretario e, in caso di necessità, il Tesoriere che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
c) Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione assumendo tutte le iniziative del caso.
d) Predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all’Assemblea.
e) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione.
f) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto.
g) Procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti.
h) Deliberare sull’eventuale trasferimento della sede dell’Associazione. Ecc. ecc.
2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti, per alzata di mano; in caso di parità di voti si ripeteranno le valutazioni fino ad una accertata maggioranza.
3. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione diCommissioni Consultive, o di studio o da un comitato Tecnico/Scientifico, nominati dal Consiglio stesso e composti da soci e non soci.
ART. 20 - (Durata )
1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di anni …..; e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza del …..%
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
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IL PRESIDENTE
ART.21- (Elezione )
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo.
ART. 22 - (Durata)
1. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ( e non può essere rieletto – oppure…può essere rieletto solo perdue o tre o……- mandati consecutivi).
2 Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo
ART. 23 - (Funzioni)
1. Il presidente rappresenta l'Associazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
4. Convoca e presiede le riunioni Assembleari e del Consiglio Direttivo. Ha la firma di ogni atto e documento dell’Associazione
5. Può delegare i poteri di firma e di rappresentanza al VicePresidente vicario o a chi di competenza.
6. Prende, in caso di urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo
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IL VICE PRESIDENTE
ART. 24 - Il Vicepresidente Vicario
1. Il vicepresidente vicario viene eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
2. Coadiuva costantemente e sostituisce ad ogni effetto il presidente in caso di sua assenza od impedimento. |
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IL SEGRETARIO
ART. 25 - Il Segretario
Il Segretario amministrativo
1. Il segretario dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto se componente del Consiglio Direttivo stesso.
2. Provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
3. Cura la convocazione delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.
4. Certifica il diritto dei soci a partecipare alle assemblee.
5. Disbriga la corrispondenza ordinaria.
6. Aggiorna l’elenco dei soci e delle cariche sociali.
Il Segretario tesoriere
1. Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese
2. Cura la tenuta dei libri contabili e dei documenti nelle forme d’uso
3. Tiene l’inventario dei beni dell’Associazione.
4. Esamina e controlla il conto consuntivo e lo accompagna con una relazione che sa rà sottoposta all’Assemblea dei soci. |
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il collegio dei revisori dei conti viene nominato dall’Assemblea dei soci.
2. Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
3. Il Collegio è composto da tre membri effettivi che possono essere anche non soci.
4. Il Collegio elegge tra i suoi membri un presidente e si raduna almeno due volteall’anno.
5. I Revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa e contabile e riferiscono all’Assemblea con relazioni scritte.
6. I Revisori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberante.
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COLLEGIO DEI GARANTI
ART. 27- Collegio dei Garanti
1. Il collegio dei garanti viene nominato dall’Assemblea dei soci.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
3. Il Collegio è composto da tre membri effettivi che possono essere anche non soci.
4. Il Collegio elegge tra i suoi membri un presidente.
5. Il Collegio dei Garanti ha la funzione di riesaminare, in seconda istanza, il ricorso dei soci interessati ed i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.
6. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.
7. I Revisori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberante.
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LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)
ART. 28 -(Indicazioni delle risorse)
1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) beni immobili e mobili;
b) contributi e quote associative;
c) donazioni e lasciti;
d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.
ART. 29 - (I beni)
1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. l beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 30 - (Contributi)
1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.
ART. 31-(Erogazioni, donazioni e lasciti)
1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. l lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
ART. 32 - (Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91 ;
ART. 33 - (Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. |
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IL BILANCIO
ART. 34 - (Bilancio e conto consuntivo)
1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
ART. 35 -(Formazione e contenuto del bilancio)
1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.
ART. 36 - (Controllo sul bilancio)
1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dei collegio dei revisori dei conti (che, in merito, esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti).
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate;
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.
ART. 37 - (Approvazione del bilancio )
1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n…….. (quindici, venti) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente;
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il ………;
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione n. ... (quindici, venti) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
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LE CONVENZIONI
ART. 38 - (Deliberazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo;
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente (oppure della segreteria), nella sede dell'organizzazione.
ART. 39 -(Stipulazione della convenzione)
1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.
ART. 40 (Attuazione della convenzione )
1. Il Consiglio Direttivo delibera (oppure: il presidente decide) sulle modalità di attuazione della convenzione.
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DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 41- (Dipendenti)
1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 42 -(Collaboratori di lavoro autonomo)
1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo;
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge (e dal contratto collettivo di lavoro dei …….);
3. l collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
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LA RESPONSABILITA'
ART. 43 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie; infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.
ART. 44 - (Responsabilità della organizzazione)
1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART.45 - (Assicurazione dell'organizzazione)
1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. |
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DISPOSIZIONI FINALI
ART. 47 - (Disposizioni finali)
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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