Legge 3 aprile 2001, n. 120
"Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001
Art. 1.
1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al
personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da
parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di
emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato,
sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati
dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Formazione di personale sanitario
1. All'articolo 1 legge del 3 aprile
2001, n 120, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. La formazi9one dei soggetti di cui
al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni
medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel
settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che
dispongano di una rete di formazione.